Comunicazioni

Comunicazioni di cessione del fabbricato

La legge Finanziaria per il 2005 (n. 311 del 30 dicembre 2004) con l’articolo 1 commi 344-345, modificando il regime relativo all’obbligo della comunicazione della cessione di fabbricato per un periodo superiore a 30 gg., previsto dall’articolo 12 del decreto legge 59/1978, ha stabilito che la dichiarazione non deve più essere fornita all’autorità di pubblica sicurezza ma all’Agenzia delle Entrate, per via telematica. Per effettuare la comunicazione dovrà essere utilizzato un apposito modulo che però non è stato ancora approvato. La comunicazione potrà essere effettuata anche tramite gli intermediari previsti dal DPR n.322/98 (CAF, dottori commercialisti ecc.). L`art. 4 comma 1 lett. b) del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ha chiarito che si dovrà continuare ad effettuare la comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza secondo le tradizionali modalità sino all’emanazione del provvedimento attuativo che definirà la modulistica (ossia decreto dirigenziale del Ministero dell’interno e dell’Agenzia delle entrate). Fonte: Ance, Associazione Nazionale Costruttori edili.

La comunicazione deve essere presentata da chiunque ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l´uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso all´Autoritá locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali (non dopo la stipula di un preliminare), anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

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