La legge Finanziaria per il 2005 (n. 311 del 30 dicembre 2004) con l’articolo 1 commi 344-345, modificando il regime relativo all’obbligo della comunicazione della cessione di fabbricato per un periodo superiore a 30 gg., previsto dall’articolo 12 del decreto legge 59/1978, ha stabilito che la dichiarazione non deve più essere fornita all’autorità di pubblica sicurezza ma all’Agenzia delle Entrate, per via telematica. Per effettuare la comunicazione dovrà essere utilizzato un apposito modulo che però non è stato ancora approvato. La comunicazione potrà essere effettuata anche tramite gli intermediari previsti dal DPR n.322/98 (CAF, dottori commercialisti ecc.). L`art. 4 comma 1 lett. b) del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ha chiarito che si dovrà continuare ad effettuare la comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza secondo le tradizionali modalità sino all’emanazione del provvedimento attuativo che definirà la modulistica (ossia decreto dirigenziale del Ministero dell’interno e dell’Agenzia delle entrate). Fonte: Ance, Associazione Nazionale Costruttori edili.
La comunicazione deve essere presentata da chiunque ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l´uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso all´Autoritá locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali (non dopo la stipula di un preliminare), anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Richiesta contrassegno di circolazione e sosta per invalidi
Contrassegno invalidi per la circolazione e la sosta dei portatori di handicap
Cosa è: E´ l´autorizzazione speciale rilasciata personalmente ai soggetti portatori di handicap per l´esercizio dei seguenti diritti quando dispongano di un veicolo: · sosta gratuita nelle aree pubbliche di sosta destinate appositamente ai disabili e nei posteggi pubblici a pagamento; · libera circolazione nelle aree a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane qualora vi sia autorizzato l´accesso ad almeno una categoria di veicoli per espletare servizi di pubblica utilità; · libera circolazione nelle corsie riservate in cui sia autorizzato l´accesso anche ai taxi;
A chi serve: Ai cittadini che ai sensi del D.P.R. 495/92 abbiano capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ed ai non vedenti (D.P.R. 503/96) .
Quanto dura: Se l´invalidità è permanente dura 5 anni, altrimenti è pari alla durata del periodo di invalidità attestata dalla certificazione dell´Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.
Come si fa per ottenerlo: Ci si deve presentare personalmente o tramite persona delegata, carta d´identità in corso di validità, e certificato legale rilasciato dall’ Azienda Sanitaria Locale attestante la deambulazione sensibilmente ridotta. Se è una persona delegata a presentarsi questi deve portare con se anche un proprio documento d´identità e l´atto di delega. Per il rinnovo vale la stessa procedura ma in questo caso se il contrassegno in scadenza ha la durata di cinque anni il certificato può essere quello del medico di famiglia che attesti il perdurare delle condizioni invalidanti.
Normativa di riferimento: Art. n° 188 del Nuovo Codice della Strada D.L. 285/1992 e Art. n° 381 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992 .
Documenti da presentare Per il rilascio l´interessato deve rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare dall´ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente.