L´autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall´interessato. La firma non deve essere più autenticata ma deve essere allegata all´autocertificazione, una fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. L´autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l´obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l´autorità giudiziaria e atti da trasmettere all´estero.
La carta d’identità viene rilasciata dal compimento del 15° anno di età. I minori in età compresa tra i 15 e i 18 anni devono presentarsi con gli esercenti la potestà, i quali dovranno sottoscrivere la dichiarazione in nome e per conto del minore stesso, nonché l’assenso per l’espatrio. La carta d’identità ha la validità di 10 anni ed il rinnovo può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza.
Documenti da presentare per il rinnovo della carta d´identità:
carta d’identità scaduta o in scadenza
denuncia inoltrata all’Autorità di Pubblica Sicurezza o ai Carabinieri in caso di furto o smarrimento
tre fotografie recenti formato tessera
permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri)
Certificato di nascita per espatrio minori
Ai minori di anni 15, cittadini italiani, su richiesta degli esercenti la potestà, può essere rilasciato un documento d’identità, debitamente vidimato dalla Questura, valido per l’espatrio, consistente in un certificato di nascita con fotografia autenticata.
Documenti da presentare per l´ottenimento certificato di nascita per espatrio minori:
due fotografie recenti formato tessera del minore
carta d’identità di entrambe i genitori
denuncia inoltrata all’Autorità di Pubblica Sicurezza o ai Carabinieri in caso di furto o smarrimento
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
Ogni cittadino può effettuare qualunque dichiarazione relativa a stati, fatti e qualità personali non autocertificabili e comprovare la stessa, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si possono ad esempio dichiarare: gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile o di un bene, ecc. La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l´amministrazione procedente, entro quindici giorni, può richiedere direttamente la documentazione all´amministrazione competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l´interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso. Le dichiarazioni sostitutive dell´atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza. In questo caso l´interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà: a)unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica); b)firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta)