Pubblicato sul 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 8 del 12-02-2002.
Deliberazione del Consiglio comunale n.46 del 12/12/2001 (modifica alla Deliberazione del Consiglio
comunale n.20 del 27/06/2001).
1. Il presente statuto è adottato in conformità alla l.r.07.12.1998 n. 54, applicativa degli artt. 5,
116, 128 e 129 cost., della l. cost. 26.02.1948 n. 4 e della l. cost.23.09.1993 n.2.
art. 2 Principi
fondamentali
1. La comunità di Pré-Saint-Didier, organizzata nel proprio
comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l’ente locale,
autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove
lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle disposizioni della
Comunità Europea, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. L’autogoverno della comunità si realizza con gli organi,
gli istituti e le competenze attribuite dal presente statuto.
3. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa,
finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi
e nell’ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della
finanza pubblica.
4. Nell’esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei
suoi servizi si uniforma ai principi dell’effettivo esercizio dei diritti dei
cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell’efficacia,
efficienza ed economicità dell’amministrazione e della sussidiarietà dei livelli
di governo regionale, nazionale e comunitario.
5. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie,
esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre
alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali,
provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione,
nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori
organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli
interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento
ai settori dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzo del territorio e dello
sviluppo economico e turistico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad
altri soggetti dalla legge statale o regionale.
7. Il comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali
adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione,
la comunità montana e gli altri comuni.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza
statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune dalla legge
statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari,
assicurando le risorse necessarie.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate
in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi
finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con
legge regionale.
10. Il comune, nell’ambito dei principi summenzionati, può
definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni
relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
11. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, la comunità
montana e la regione sono fondati sul principio della pari dignità
istituzionale e su quello della cooperazione.
art. 3 Finalità
1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale,
culturale ed economico della propria comunità, su base autonomistica,
ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle
disposizioni della Comunità Europea, delle leggi dello stato, delle leggi regionali
e delle tradizioni locali.
2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con
tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei
cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione
della comunità.
3. La sfera di governo
del comune è costituita dall’ambito territoriale.
4. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
a)il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti
nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell’uguaglianza
e della pari dignità sociale dei cittadini, nel rispetto di quanto disposto
dall’art.34 comma 2° della Legge Regionale 54/1998;
b)la promozione della
funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante
lo sviluppo dell’associazionismo economico o cooperativo con particolare
riguardo alle iniziative volte a sviluppare la vocazione turistica del
territorio;
c)il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed
integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con
l’attività delle organizzazioni di volontariato;
d)la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali,
storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla
comunità locale una migliore qualità di vita;
e)la tutela e lo sviluppo delle
consorterie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili,
dei demani collettivi e degli usi civici nell’interesse delle comunità locali,
con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l’adeguamento degli
statuti e dei regolamenti delle consorterie alle esigenze delle comunità
titolari;
f)la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del territorio
come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
g)la
valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in
collaborazione con i comuni vicini e con la regione;
h)
h) la piena attuazione
della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed
amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.
5. Il comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali
ed internazionali degli enti locali, nell’ambito dell’integrazione europea ed
extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.
art. 4
Programmazione e cooperazione
1. Il comune realizza le proprie finalità adottando
il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli
analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell’unione
europea e della carta europea dell’autonomia locale ratificata con l.
30.12.1989 n. 439.
2. Il comune concorre alla determinazione degli
obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle
d’Aosta, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche,
sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri comuni e con la regione
sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà tra le diverse
sfere di autonomia nonchè alla massima economicità, efficienza ed efficacia,
per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi
di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità
locale rappresentata dal comune.
4. Il
comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le
comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel
rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazione regionali,
attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il
coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre
regioni, dell’unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità
di altre nazioni.
5. Agli effetti della l.r. 07.12.1998 n. 54 la
regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del
presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.
art. 5 Territorio
1. Le frazioni storicamente riconosciute dalla
comunità e denominate Pré-Saint-Didier, Verrand, Palleusieux, Revers, La Balme,
Elevaz, Champex e Torrent costituiscono la circoscrizione del comune.
2. Il territorio del comune si estende per kmq.
34,00 e confina con i comuni di Courmayeur a nord e ovest, Morgex a est e sud,
La Thuille a nord e est.
art. 6 Sede
1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi
organi, commissioni ed uffici è sito in Pré-Saint-Didier piazza Vittorio
Emanuele II n. 14, che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per
esigenze organizzative ed al fine di favorire l’accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e
delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per
particolari esigenze, previa deliberazione della giunta comunale e sentito il
parere dei capigruppo consiliari, gli organi collegiali e le commissioni
possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del
consiglio votata con maggioranza qualificata.
art. 7 Stemma,
gonfalone, fascia e bandiere
1.Il comune
negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Pré-Saint-Didier nonché con
lo stemma approvato con d.p.r. 16/02/1999, su proposta del comune, giusto
bozzetto allegato sub A.
2.Nelle
cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone
comunale nella foggia autorizzata con d.p.r. 16/02/1999, su proposta del
comune, giusta bozzetto allegato sub B.
3.La descrizione
ed il bozzetto dello stemma e del gonfalone sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
4.Nelle
ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d’Aosta va sempre esposta
accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell’Unione Europea.
5.La fascia
tricolore del sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con
quello della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
6.L’uso dello stemma, del gonfalone e della
fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
art.
8 Lingua francese e franco-provenzale
1.Nel comune la
lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2.Il comune
riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di
espressione.
3.Per
l’attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell’italiano,
del francese e del francoprovenzale.I
dipendenti comunali sono tenuti a rispondere nella lingua, italiana o francese,
in cui gli utenti formulano le loro richieste scritte od orali.
4.Tutte le
deliberazioni,i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono
essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5.Gli interventi in franco-provenzale saranno
tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, di un
consigliere o di un assessore.
art. 9 Toponomastica
1.Il nome del
comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si
identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi
titoli.
2.Può essere
costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.
3.Il
regolamento determina l’organizzazione, il funzionamento e le competenze di
tale commissione nonché le modalità per provvedere all’adeguamento delle denominazioni
menzionate nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 61/1996.
TITOLO II ORGANI DI GOVERNO
art. 10 Organi
1.Sono organi
del comune il consiglio, la giunta, il sindaco ed il vicesindaco.
2.Il sindaco, il vicesindaco ed i consiglieri
vengono eletti ai sensi della legge regionale.
art. 11 Consiglio comunale
1.Il consiglio
comunale, rappresentando l’intera comunità locale, determina l’indirizzo ed
esercita il controllo politico - amministrativo sull’attività del comune.
2.Il consiglio
ha autonomia organizzativa e funzionale.
3.L’elezione
del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la
loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza
sono regolati dalla legge regionale.
4.Il sindaco
presiede il consiglio.
5.I consiglieri
comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di
ottenere gli atti e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato.
6.I medesimi
hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del
consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e mozioni di
sfiducia.
7.Il consiglio comunale si avvale di
commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale garantendo la
presenza della minoranza consiliare.
art. 12 Competenze
1.Il consiglio
ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell’art.
21 c. 1 l.r.07.12.1998 n. 54:
a)statuto dell’ente
e delle associazioni dei comuni di cui l’ente faccia parte;
b)regolamento del
consiglio;
c)bilancio
preventivo e relative variazioni;
d)rendiconto;
e)costituzione e
soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998
n. 54;
f)istituzione e
ordinamento dei tributi;
g)adozione dei
piani territoriali ed urbanistici;
h)nomina dei propri
rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2.Il consiglio
ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dal reg. reg.
03.02.1999 n. 1(ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della
Valle d’Aosta) e dalla l.r. 09.02.1995 n. 4(elezione diretta del Sindaco, del
Vicesindaco e del consiglio comunale) in materia di sua costituzione.
3.Il consiglio
è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e
nel comma 2:
a)i regolamenti
comunali ad esclusione di quelli riconosciuti di competenza della giunta
comunale;
b)i piani urbanistici e
territiriali, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i programmi
ed i progetti preliminari in genere, le loro variazioni e deroghe, ed i pareri
da rendere in tali materie;
c)le proposte da
presentare alla regione al fine della programmazione economica, territoriale ed
ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
d)l’istituzione, i
compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione
popolare;
e)la partecipazione a
società di capitali;
f)la contrazione di
mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da
atti fondamentali del consiglio;
g)la determinazione
dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
h)gli acquisti e le
alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che
non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza
della giunta, del segretario o di altri funzionari, no previsti in atti
fondamentali del consiglio;
i)l’individuazione
delle forme di gestione, anche in forma associata, dei servizi pubblici locali
di cui all’art. 113 l.r. 07.12.1998 n. 54;
j)gli indirizzi da
osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
k)la definizione degli
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune non espressamente
attribuite al consiglio comunale;
l)gli indirizzi e
criteri generali per il regolamento e l’organizzazione degli uffici e dei
servizi.
m)L’individuazione
e l’adozione degli indirizzi generali di governo, nel rispetto del programma
politico –amministrativo presentato dal sindaco ad inizio legislatura.
n)la nomina dei
rappresentanti del comune presso il consiglio della comunità montana;
o)gli statuti delle
aziende speciali a partecipazione pubblica;
p)la determinazione
delle aliquote e detrazioni tributarie;
q)i pareri sugli
statuti delle consorterie;
r)i criteri per l’approvazione di quanto
evidenziato al punto b) del presente comma 3.
art. 13 Adunanze e convocazioni
1.L’attività
del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2.Sono
adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per l’approvazione
del rendiconto dell’anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre
per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio
finanziario successivo, nel corso delle quali viene effettuata la verifica e
l’adeguamento delle linee programmatiche attraverso la presentazione e la discussione
di specifiche relazioni del sindaco e dei singoli assessori.
3.Il
consiglio è convocato dal sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede
i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4.L’ordine
del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 5 giorni
prima della seduta. In caso di urgenza motivata l’ordine del giorno è consegnato
ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5.Le
adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta
del sindaco, di 2/3 dei consiglieri o del 30 % degli elettori.
6.Nel caso in cui 2/3 dei consiglieri
assegnati o il 30 % degli elettori lo richiedano, con istanza motivata, il sindaco
deve riunire il consiglio entro venti giorni dal deposito dell’istanza nella
segreteria comunale, inserendo nell’ordine del giorno l’argomento di cui
all’istanza.
art. 14 Funzionamento
1.Per
quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento
interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la
convocazione ed il funzionamento del consiglio.
2.Il
regolamento interno stabilisce:
a)la
costituzione dei gruppi consiliari;
b)le
modalità di convocazione del consiglio comunale;
c)le
modalità di presentazione e discussione delle proposte;
d)la
disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per
l’approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
e)le
modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l’eventuale
impiego di apparati di registrazione previa richiesta scritta;
f)la
presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
g)l’organizzazione
dei lavori;
h)la
pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti
adottati;
i)in casi di
particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute
del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione
delle modalità del loro svolgimento.
3.In
ogni caso nel corso delle sedute del consiglio si osserva il disposto dell’art.
8 comma 3, 4 e 5.
4.Il consiglio
è riunito validamente con l’intervento della metà più uno dei componenti del
consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate
richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5.Per
la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni,
riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano
separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il
regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e
comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
6.Nelle
votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel
numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra
i presenti ma non fra i votanti.
7.In
seconda convocazione le deliberazioni del consiglio sono valide purché
intervenga almeno un terzo dei componenti del consiglio.
8.Il
sindaco presiede le adunanze del consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci
il vicesindaco. In caso di assenza anche del vicesindaco ne fa le veci
l’assessore delegato.
9.Il sindaco ha facoltà di sospendere o
sciogliere l’adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato
svolgimento.
art. 15 Consiglieri
1.I consiglieri rappresentano l’intera
comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla
legge.
art. 16 Diritti e doveri
1.I
consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione
di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte
interpellanze e mozioni.
2.Le
modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli
consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3.Ciascun
consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
4.Il
sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri
sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso
la segreteria comunale, almeno 36 ore feriali prima della seduta, dei documenti
relativi alle questioni stesse, salvo quanto disposto dal regolamento comunale
di contabilità per il deposito degli allegati al bilancio di previsione e del
rendiconto.
5.In caso di convocazioni straordinarie
dichiarate urgenti il deposito degli atti avviene contestualmente all’avviso di
convocazione.
art. 17 Gruppi consiliari
1.I
consiglieri si costituiscono in gruppi, giusta il regolamento, e ne danno
apposita comunicazione al sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente,
designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle
more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non
componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni
lista, dopo il sindaco ed il vicesindaco.
2.Ogni
gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso
in cui all’atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere
eletto nella lista.
3.Il regolamento può prevedere la conferenza
dei capigruppo e le relative attribuzioni.
art. 18 Commissioni consiliari
1.Il
consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite
nel proprio seno con criterio proporzionale, garantendo la presenza della minoranza
consigliare. Il regolamento disciplina l’organizzazione, il funzionamento e le
forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze
ed i poteri, determinando inoltre le modalità di costituzione delle commissioni
stesse.
2.Le
commissioni esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori,
pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia
ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico
del consiglio comunale.
3.Le
commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle
funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell’attività amministrativa,
ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla
giunta, dal sindaco o dall’assessore competente per materia, esprimendo su di
esse un parere preliminare non vincolante.
4.Le
commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini
conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l’elaborazione di statuti e regolamenti.Nel loro atto costitutivo devono essere
definiti la durata, l’ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di
scioglimento.
5.Le sedute delle commissioni sono pubbliche,
tranne i casi previsti dal regolamento.
art. 19 Nomina della giunta
1.contestualmente
alla presentazione della lista dei candidati per le elezioni amministrative,
ogni candidato sindaco deve indicare nel proprio programma amministrativo i
nominativi dei suoi eventuali assessori tecnici.
2.La
giunta, ad eccezione del vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è
nominata dal sindaco, con provvedimento scritto, entro i termini previsti dalla
legge.
3.Il sindaco deve dare entro trenta giorni
adeguata comunicazione della formazione della giunta al consiglio.
art. 20 Giunta comunale
1.La
giunta è l’organo esecutivo e di governo del comune.
2.Impronta
la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell’efficienza
e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
3.Adotta
tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità
dell’ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione
degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli di
natura gestionale e/o espressamente attribuiti ad altri organi.
4.Esamina collegialmente gli argomenti da
proporre al consiglio comunale.
art. 21 Competenze
1.La
giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell’azione
amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune,
nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
2.La
giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni
che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale,
degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge,
dello statuto e dei regolamenti, fatti salvi gli atti aventi natura gestionale.
3.La
giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti
deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi
idonei ed i criteri cui devono attenersi gli uffici nell’esercizio delle
proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale
e regionale nonchè dallo statuto.
4.In
particolare, la giunta nell’esercizio delle sue competenze esecutive e di
governo svolge le seguenti attività:
a)riferisce
annualmente al consiglio sulla propria attività e sull’esecuzione dei
programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti
dello stesso;
b)propone
gli atti di competenza del consiglio;
c)approva
progetti, programmi esecutivi e i relativi provvedimenti che comportano
autorizzazioni di spesa;
d)svolge
attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
e)dispone la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l’assegnazione
e la determinazione della misura dell’intervento non siano stabiliti in modo vincolante
dal relativo regolamento;
f)dispone
l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni ed avvia le procedure per
gli appalti;
g)provvede
alla nomina dei componenti della commissione di gara, salvo deroga in favore
dei dirigenti o funzionari comunali;
h)approva
gli accordi di contrattazione decentrata;
i)vigila
sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
j)in base a
specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione
tipica locale agricola ed artigianale.
k)Approva il
regolamento di funzionamento e organizzazione degli uffici e dei servizi
comunali sulla base degli indirizzi e dei criteri generali formulati dal
consiglio;
l)Adotta
provvedimenti in ordine alla presentazione delle richieste di finanziamento non
previste in atti fondamentali di programmazione del consiglio comunale;
m)Esprime
parere preventivo in ordine agli atti di competenza del Sindaco circa l’agire
ed il resistere in giudizio per conto e nell’interesse del comune.
5.Ai sensi dell’art. 46, comma 5, della legge
regionale 54/1998 la giunta comunale può essere individuata quale responsabile
di spesa ed alla stessa può essere assegnata una quota di bilancio per quanto
concerne le competenze ad essa attribuite, ai sensi dell’art. 46, comma 3,
della legge regionale 54/1998.
art. 22 Composizione
1.La
giunta è composta dal sindaco che la presiede, dal vicesindaco, che assume di
diritto la carica di assessore, e da 3 assessori. In caso di assenza od impedimento
del sindaco presiede il vicesindaco.
2.Possono
essere nominati assessori cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in
condizione di compatibilità con la carica di consigliere. Tali assessori partecipano
al consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le
loro competenze, ed hanno diritto, come i consiglieri, di accedere ad informazioni
e di depositare proposte, istanze ed altri atti rivolti al consiglio.
3.Il
sindaco, con provvedimento motivato, comunicato al consiglio nella prima seduta
successiva, o comunque entro trenta giorni, può revocare uno o più assessori
nel limite massimo di n. 3 assessori nel corso della legislatura.
4.Alla
sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal sindaco,
oppure cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il sindaco, entro trenta
giorni.
5.La
nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all’interessato con
mezzi adeguati.
6.La nomina deve essere formalmente accettata
dall’interessato.
art. 23 Funzionamento
1.L’attività
della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le
responsabilità dei singoli assessori.
2.La
giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo
impedimento, dal vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la giunta è
presieduta da un assessore delegato dal sindaco.
3.Il
sindaco dirige e coordina l’attività della giunta ed assicura l’unità di
indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione
della medesima.
4.L’assessore
che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade
dalla carica.La decadenza è
pronunciata dal Sindaco e l’assessore è sostituito entro trenta giorni con le
stesse modalità previste per la nomina della giunta, con successiva comunicazione
al consiglio comunale entro 30 giorni.
5.Le
sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi
previsti dalla legge e dal regolamento.
6.La giunta delibera validamente con
l’intervento della maggioranza dei componentied a maggioranza dei votanti.
art. 24 Sindaco
1.Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio
universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è
membro di diritto del consiglio e della giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni presta
giuramento pronunciando la seguente formula “Je jure d’observer loyalement la
Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome
Vallée d’Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de l’Administration
et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione
della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di
adempiere i doveri della mia carica nell’interesse dell’Amministrazione e per
il bene pubblico.”.
3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale
esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovraintendenza ed
amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le
funzioni di ufficiale del governo.
5. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate
dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e
controllo dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed
esecutive.
7. La legge regionale disciplina i casi di incompatibilità
e di ineleggibilità all’ufficio di sindaco, il suo status e le cause di
cessazione dalla carica.
art. 25 Competenze
amministrative
1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:
a)rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l’organo responsabile
dell’amministrazione dell’ente;
b)sovrintende alle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle
leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
c)presiede il consiglio e la
giunta comunale;
d)coordina l’attività dei singoli assessori;
e)può
sospendere l’adozione di specifici atti concernenti l’attività amministrativa
dei singoli assessori all’uopo delegati;
f)nomina e revoca il segretario
comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
g)sovraintende al
funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale
in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione
amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
h)nomina e revoca, con le
modalità previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili
degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali
e quelli di collaborazione esterna, dandone comunicazione al consiglio
comunale;
i)può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai
funzionari nei limiti previsti dalla legge;
j)promuove ed assume iniziative
per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la
giunta;
k)adotta ordinanze ordinarie finalizzate all’attuazione di leggi o
regolamenti; emana altresi ordinanze contingibili ed urgenti;
l)rilascia
autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonchè le autorizzazioni
se non attribuite al segretario comunale o ai responsabili di servizio;
m)emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
n)comunica al consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di
dimissioni o di cessazione dall’ufficio per altra causa;
o)provvede, nell’ambito
della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio,
nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell’art.
48, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l’apertura dei
medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
p)provvede,
nell’ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal
consiglio e d’intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate,
a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi alle esigenze complessive
e generali degli utenti;
q)qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza
entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all’ordine del giorno, provvede,
sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine
alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza
successiva;
r)determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell’interesse
del comune, sentita la giunta comunale;
s)partecipa al consiglio permanente
degli enti locali.
t)Nomina i
rappresentanti del comune sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
2. Le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale del
governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello
stato.
3. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti
od ordinanze.
art. 26 Competenze
di vigilanza
1. Il sindaco nell’esercizio dei suoi poteri di
vigilanza:
a)acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti
anche riservati;
b)promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale,
indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del comune;
c)compie atti conservativi dei diritti del comune;
d)può disporre l’acquisizione di
atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei
comuni di cui l’ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni
partecipate dell’ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa
il consiglio comunale;
f)promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che
uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate del comune
svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in
coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
art. 27 Ordinanze
1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione,
dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate
per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio. In tale periodo sono
sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e
devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L’ordinanza rivolta a destinatari
determinati deve essere loro notificata entro le successive 24 ore feriali.
4. In caso di assenza od impedimento
del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo
ai sensi dello statuto.
art. 28 Vicesindaco
1. Il vicesindaco è eletto dai cittadini a
suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge
regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all’atto della proclamazione
degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di
insediamento, con la stessa formula prevista nell’art. 24 comma 2.
3. Nel caso di assenza od impedimento del sindaco
il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e
dal presente statuto.
4. Il
sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al
vicesindaco.
art. 29 Dimissioni,
impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco
1.Nel caso di dimissioni, impedimento,
rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco si applica la
legge regionale.
art. 30 Delegati del sindaco
1.Il sindaco
può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate
organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi
alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2.Nel
conferimento della delega di cui al comma precedente il sindaco attribuisce
agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle
materie delegate.
3.Il sindaco
può modificare o revocare, con atto motivato, le deleghe conferite agli
assessori.
4.Le deleghe e
le eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate al consiglio nella
prima adunanza successiva.
TITOLO III UFFICI DEL COMUNE
art. 31 Segretario
comunale e uffici
1.Il comune ha
un Segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione
Autonoma Valle d’Aosta, iscritto in apposito albo regionale.
2.Il segretario
costituisce il momento di sintesi,coordinamento e direzione dell’attività di gestione
degli uffici e dei servizi.
3.Al Segretario
sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di
sovrintendenza e coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le disposizioni
di legge e dello statuto.
4.Per la
realizzazione degli obiettivi dell’ente esercita l’attività di sua competenza
con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi
nonché con responsabilità di risultato.
5.Il Segretario
roga i contratti nei quali l’ente è parte, autentica le scritture private e gli
atti unilaterali nell’interesse dell’ente, salvo diversa indicazione
dell’amministrazione comunale.
6.I regolamenti, nel rispetto delle norme di
legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del segretario
comunale.
art. 32 Competenze gestionali del segretario e dei responsabili dei
servizi
1.Nel rispetto
della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa,
l’attività di gestione dell’ente è affidata al segretario comunale ed ai
responsabili dei servizi, che l’esercitano in base agli indirizzi del consiglio
ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonchè delle direttive del
sindaco con l’osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2.Al segretario comunale ed ai responsabili
di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l’adozione degli atti
con rilevanza esterna inerenti le assegnazioni loro attribuite annualmente
dalla Giunta ed individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi.
art. 33 Competenze consultive del segretario e dei responsabili dei
servizi
1.Il segretario
comunale ed i responsabili di servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni
di studio e di lavoro anche esterne formulano pareri ed esprimono valutazioni
di natura tecnica e giuridica al consiglio e alla giunta, e ai loro componenti,
e al sindaco.
2.Il segretario
comunale ed i responsabili di servizi esprimono su ogni proposta di
deliberazione parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi
responsabili del procedimento.
3.Su ogni proposta di deliberazione
sottoposta al Consiglio e alla Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il
parere di regolarità contabile nonché, qualora l’atto comporti impegno di
spesa, l’attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento
comunale di contabilità.
art. 34 Competenze di sovraintendenza,
gestione e coordinamento del Segretario comunale
1.Il segretario
comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei
confronti degli uffici e del personale.
2.Adotta provvedimenti di mobilità interna
con l’osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal
regolamento degli uffici e dei servizi.
art. 35 Competenze di legalità e
garanzia del Segretario comunale
1.Il
segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle
commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà
di delega motivata entro i limiti previsti dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
2.Riceve
dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni di giunta da
assoggettare al controllo del competente organo regionale.
3.Cura la trasmissione delle deliberazioni
all’organo regionale di controllo ed attesta l’avvenuta pubblicazione all’albo
e l’esecutività degli atti deliberativi del comune.
art. 36 Organizzazione
degli uffici e del personale
1.L’organizzazione
degli uffici e dei servizi del comune è attuata tramite un’attività di
programmazione e si uniforma ai seguenti principi:
a)distinzione
fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
b)organizzazione
del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;
c)individuazione
delle responsabilità collegate all’ambito di autonomia decisionale dei
soggetti;
d)superamento
della rigida separazione di competenze nella divisione del lavoro e il
conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione tra uffici;
e)favorire
l’avvicinamento del cittadino alla P.A.attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi con
l’obiettivo primario di dare piena soddisfazione all’utenza.
2.Il
comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale
mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione
professionale e la responsabilizzazione di dipendenti.
3.Il
comune disciplina con apposito regolamento l’ordinamento degli uffici e dei
servizi, con l’osservanza dei principi stabiliti dal comma 1.
4.Con
regolamento di cui al comma precedente vengono stabiliti i criteri nonché le
modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei responsabili degli
uffici e dei servizi.
Art. 37 Struttura degli uffici
1.L’organizzazione strutturale, diretta a
conseguire i fini istituzionali del comune secondo il regolamento, è articolata
in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati
funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima
efficienza, efficacia ed economicità.
art. 38 Personale
1.Il comune promuove e realizza il
miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione
delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la
responsabilizzazione dei dipendenti.
art. 39 Albo pretorio
1.Nel civico
palazzo è predisposto un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la
pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico
secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
2.La
pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità, la comprensibilità
e la facilità di lettura degli atti esposti.
3.Il segretario
comunale, od un suo delegato, cura l’affissione degli atti in tutti gli spazi
previsti avvalendosi di un messo comunale e ne certifica, su attestazione di questi,
l’avvenuta pubblicazione.
4.Ai sensi
dell’art. 19 della legge regionale 73/1993 e successive modificazioni e
integrazioni le deliberazioni della Giunta comunale sono trasmesse ai
capigruppo consigliari contestualmente alla loro pubblicazione.
TITOLO IV SERVIZI
art. 40 Forme di
gestione
1.Il comune,
nell’ambito delle sue competenze e nell’interesse della collettività locale,
provvede alla gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di
beni e lo svolgimento di attività dirette a realizzare, anche in forma
associata, fini di rilevanza sociale nonché a promuovere lo sviluppo economico
e civile della popolazione.
2.La scelta
della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal consiglio
comunale anche sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte
presentate dagli utenti.
3.Nell’organizzazione
dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e
tutela degli utenti.
TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO E
CONTABILE
art. 41 Principi
1.L’ordinamento
finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e
dal regolamento di contabilità.
2.Gli organi
istituzionali o burocratici del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze
concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati,
adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla l.
27.07.2000 n. 212, in tema di “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
3.Per quanto
compatibili i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli
Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze,
anche per le entrate patrimoniali del Comune.
TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE
art. 42
Cooperazione
1.L’attività del
comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri
enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso
accordi ed intese di cooperazione.
2.Gli strumenti della cooperazione sono anche
le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.
art. 43 Comunità montane
1.Fanno parte
del consiglio della comunità montana il sindaco o il vice sindaco, con onere in
capo al sindaco di individuare espressamente il titolare della carica, unitamente
a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla
minoranza del consiglio comunale.
2.Le nomine di
cui al comma 1 devono avvenire entro 45 giorni dalle elezioni amministrative e
la trasmissione del provvedimento di nomina alla comunità montana dovrà avvenire
entro il termine di 5 giorni dall’avvenuta esecutività dell’atto medesimo.
3.Il consiglio comunale delibera l’esercizio
in forma associata, attraverso la comunità montana, delle singole funzioni
comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la
gestione a livello comunale.
4.I rapporti
finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle
funzioni comunali sono regolate da convenzioni tra gli enti, che stabiliscono,
se del caso, anche le modalità del trasferimento del personale.
5.Nel caso di
esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la comunità montana, il
comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio di
tali funzioni.
6.Il consiglio
comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti
assegnati, può delegare alla comunità montana l’esercizio, con carattere sussidiario
e temporaneo, di funzioni di competenza comunale in relazione alla migliore esecuzione
delle medesime, sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia,
dell’economicità e della aderenza alle specifiche condizioni socio
territoriali.
7.Con convenzione di cui al comma 5 del
presente articolo, vengono stabiliti e definito l’oggetto, la durata ed i
rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonché le forme
di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo per l’esercizio delle funzioni di cui
al comma precedente.
art. 44 Consorterie
1.Il comune
adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la
proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell’interesse della comunità
locale.
2.Qualora
le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il
ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano
più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal
comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei
beni stessi ai sensi dell’art. 12 l.r. 5.4.1973 n. 14.
3.In tale caso
il consiglio comunale provvede all’amministrazione della consorteria mediante
proprie deliberazioni mentre il sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli
atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4.La giunta
comunale esprime i pareri previsti dall’art. 1 della l.r. 5.4.1973 n. 14.
5.I pareri
previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla
richiesta.
6.Il consiglio
comunale può costituire un’apposita commissione per l’accertamento
dell’esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e
terreni consortili siti nel comune.
TITOLO VII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
POPOLARE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA
art. 45
Partecipazione popolare
1.Il comune
valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare
all’attività dell’ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di
assicurare il buon andamento, la democraticità, l’imparzialità e la trasparenza,
incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente, con le
modalità previste dalla legge regionale 18/1999.
2.Il comune
prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano
l’intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi mediante regolamenti.
3.L’amministrazione
prevede quale forma di consultazione per acquisire il parere della comunità
locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e
di soggetti economici su particolari problemi, l’assemblea consultiva.
4.Nei procedimenti
relativi all’adozione di atti fondamentali del comune sono adottate idonee
forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da
leggi o regolamenti.
5.Il comune
assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini
appartenenti all’Unione Europea.
6.L’ente favorisce altresì i rapporti e la
partecipazione all’amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti
sul territorio comunale.
art. 46 Assemblee consultive
1.Possono
indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e
propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2.In ogni caso
le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su proposta di due
terzi dei consiglieri e del 20 % degli elettori, entro 60 giorni.
3.Gli organi
comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni
emergenti dalla votazione dell’assemblea, motivando adeguatamente in caso di
determinazione difforme.
4.Possono indirsi assemblee limitate agli
interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del
territorio comunale. Per la convocazione delle Assemblee locali rimangono
invariate le norme e le percentuali di “elettori locali” di cui al comma 2 del presente
articolo.
art. 47 Interventi nei procedimenti
1.L’azione
del comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento
dell’amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa
secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2.I soggetti
portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno
facoltà di intervenirvi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge
o dai regolamenti comunali nelle forme previste dalla legge regionale 18/1999.
3.Qualora sussistano particolari ragioni di
urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano
opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi
idonei a comunicare l’avvio dei procedimenti amministrativi.
art. 48 Istanze
1.I cittadini,
le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorterie e gli altri
interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti
dell’attività amministrativa.
2.La risposta viene fornita entro sessanta
giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda
della natura politica od amministrativa della questione.
art. 49 Petizioni
1.Tutti
i cittadini residenti e/o proprietari di immobili nel territorio comunale in
possesso dei diritti civili, anche in forma collettiva, così come le
associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell’amministrazione
per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale e di comune
necessità, nelle materie di loro competenza.
2.La
relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità e i casi di irricevibilità
sono stabiliti con regolamento.L’organo
competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione,
predispone gli interventi necessari o l’archiviazione del procedimento con provvedimento
motivato.
3.In
difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in
consiglio. Il sindaco pone la petizione all’ordine del giorno della prima
seduta del consiglio successiva alla richiesta.
4.I cittadini, gli organismi e le
associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere
informati sull’esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a
seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione
dell’istanza.
art. 50 Proposte
1.Almeno
il 30 % dei cittadini può presentare proposte per l’adozione di atti
amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione
della stessa a cura del sindaco all’organo competente, con i pareri dei
responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonchè con
l’attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2.L’organo
competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3.Tra
il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento
dell’interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento
richiesto.
4.L’organo competente provvede a comunicare
le decisioni assunte ai soggetti proponenti entro i successivi 60 giorni.
art. 51 Associazioni
1.Il
comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche
mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria,
tecnico-professionale ed organizzativa, l’accesso ai dati posseduti e
l’adozione di idonee forme di consultazione, nel rispetto di quanto disposto
dalla legge 675/1996.
2.Il
consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il
coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
3.Le scelte che possono produrre effetti
sull’attività delle associazioni sono subordinate all’acquisizione dei pareri
di queste entro trenta giorni dalla richiesta del comune.
art. 52 Partecipazione a commissioni
1.Le commissioni consiliari, su richiesta,
possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi
interessati in base al regolamento del consiglio.
art. 53 Accesso
1.Tutti
gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici
2.Al fine di rendere effettiva la loro
partecipazione all’attività dell’amministrazione, ai cittadini singoli od associati,
agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è
riconosciuto il diritto di accesso alle strutture, ai servizi agli atti delle
amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo
le modalità definite dal regolamento, con l’osservanza dei principi stabiliti
dalla legge regionale.
art. 54 Informazione
1.L’ente
si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la
conoscenza degli atti.
2.La
comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa nonché adeguata all’eventuale
indeterminatezza dei destinatari.
3.La
giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione
al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni
relative allo stato degli atti nonché all’ordine di esame di domande, progetti
e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.
TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA
art. 55 Statuto e
sue modifiche
1.Lo statuto
contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso si conformano
tutti gli atti del comune.
2.E’ ammessa
l’iniziativa di almeno il 30 % degli elettori per proporre modifiche od
integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per
articoli secondo la procedura prevista dall’art. 50.
3.Le modifiche e
le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la
legge regionale.
4.Il Comune invia copia dello statuto o delle
sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d’Aosta,
per la sua conservazione.
art. 56 Regolamenti
1.Il comune
emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto
ed in tutte le altre di competenza comunale.
2.La potestà
regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e
regionali e dello statuto.
3.L’iniziativa
dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai
sensi dell’art. 50.
4.Nella
formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5.I regolamenti
sono pubblicati nell’albo comunale dopo l’adozione da parte del consiglio per
quindici giorni.
6.Essi devono
essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
TITOLO IX DIFENSORE CIVICO
art. 57 Difensore
civico
1.Viene previsto
l’istituto del difensore civico in forma associata con gli enti interessati
dalla legge regionale 54/1998 previa stipulazione di apposita convenzione regolante
i rapporti con gli enti stessi.
TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI
art. 58 Norme
transitorie
1.Il presente
statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Valle d’Aosta.
2.I regolamenti comunali restano in vigore,
in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino
all’approvazione dei nuovi.
art. 59 Norme finali
1.L’organo
competente approva entro un anno dall’entrata in vigore dello statuto i
regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2.In caso di approvazione
di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali,
questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.