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Statuto comunale
  Pubblicato sul 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 8 del 12-02-2002.
Deliberazione del Consiglio comunale n.46 del 12/12/2001 (modifica alla Deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 27/06/2001).
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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Fonti

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla l.r.  07.12.1998 n. 54, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 cost., della l. cost. 26.02.1948 n. 4 e della l. cost.  23.09.1993 n.2.

art. 2 Principi fondamentali

1. La comunità di Pré-Saint-Didier, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l’ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle disposizioni della Comunità Europea, delle leggi dello stato e di quelle regionali.

2. L’autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti e le competenze attribuite dal presente statuto.

3. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell’ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.

4. Nell’esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell’effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario.

5. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.

6. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico e turistico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

7. Il comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, la comunità montana e gli altri comuni.

8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.

10. Il comune, nell’ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.

11. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, la comunità montana e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

art. 3 Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle disposizioni della Comunità Europea, delle leggi dello stato, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.

2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione della comunità.

3. La sfera di governo del comune è costituita dall’ambito territoriale.

4. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell’uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini, nel rispetto di quanto disposto dall’art.34 comma 2° della Legge Regionale 54/1998;

b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell’associazionismo economico o cooperativo con particolare riguardo alle iniziative volte a sviluppare la vocazione turistica del territorio;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;

e) la tutela e lo sviluppo delle consorterie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell’interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l’adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorterie alle esigenze delle comunità titolari;

f) la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;

g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la regione;

h) h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.

5. Il comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell’ambito dell’integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

art. 4 Programmazione e cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell’unione europea e della carta europea dell’autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d’Aosta, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con altri comuni e con la regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonchè alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune.

4. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazione regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell’unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.

5. Agli effetti della l.r. 07.12.1998 n. 54 la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

art. 5 Territorio

1. Le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità e denominate Pré-Saint-Didier, Verrand, Palleusieux, Revers, La Balme, Elevaz, Champex e Torrent costituiscono la circoscrizione del comune.

2. Il territorio del comune si estende per kmq. 34,00 e confina con i comuni di Courmayeur a nord e ovest, Morgex a est e sud, La Thuille a nord e est.

art. 6 Sede

1. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in Pré-Saint-Didier piazza Vittorio Emanuele II n. 14, che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l’accesso dei cittadini.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della giunta comunale e sentito il parere dei capigruppo consiliari, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.

3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio votata con maggioranza qualificata.

art. 7 Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1.  Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Pré-Saint-Didier nonché con lo stemma approvato con d.p.r. 16/02/1999, su proposta del comune, giusto bozzetto allegato sub A.

2.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con d.p.r. 16/02/1999, su proposta del comune, giusta bozzetto allegato sub B.

3.  La descrizione ed il bozzetto dello stemma e del gonfalone sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

4.  Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d’Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell’Unione Europea.

5.  La fascia tricolore del sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

6.  L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

art. 8 Lingua francese e franco-provenzale

1.  Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.

2.  Il comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.

3.  Per l’attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell’italiano, del francese e del francoprovenzale.  I dipendenti comunali sono tenuti a rispondere nella lingua, italiana o francese, in cui gli utenti formulano le loro richieste scritte od orali.

4.  Tutte le deliberazioni,i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.

5.  Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.

art. 9 Toponomastica

1.  Il nome del comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.

2.  Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.

3.  Il regolamento determina l’organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonché le modalità per provvedere all’adeguamento delle denominazioni menzionate nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 61/1996.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

art. 10 Organi

1.  Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco ed il vicesindaco.

2.  Il sindaco, il vicesindaco ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

art. 11 Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità locale, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo sull’attività del comune.

2.  Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

3.  L’elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.

4.  Il sindaco presiede il consiglio.

5.  I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato.

6.  I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e mozioni di sfiducia.

7.  Il consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale garantendo la presenza della minoranza consiliare.

art. 12 Competenze

1.  Il consiglio ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell’art. 21 c. 1 l.r.  07.12.1998 n. 54:

a) statuto dell’ente e delle associazioni dei comuni di cui l’ente faccia parte;

b) regolamento del consiglio;

c) bilancio preventivo e relative variazioni;

d) rendiconto;

e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998 n. 54;

f) istituzione e ordinamento dei tributi;

g) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;

h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.

2.  Il consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dal reg. reg. 03.02.1999 n. 1(ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta) e dalla l.r. 09.02.1995 n. 4(elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e del consiglio comunale) in materia di sua costituzione.

3.  Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:

a)  i regolamenti comunali ad esclusione di quelli riconosciuti di competenza della giunta comunale;

b) i piani urbanistici e territiriali, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i programmi ed i progetti preliminari in genere, le loro variazioni e deroghe, ed i pareri da rendere in tali materie;

c)  le proposte da presentare alla regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;

d) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione popolare;

e)  la partecipazione a società di capitali;

f)  la contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del consiglio;

g)  la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

h)  gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari, no previsti in atti fondamentali del consiglio;

i) l’individuazione delle forme di gestione, anche in forma associata, dei servizi pubblici locali di cui all’art. 113 l.r. 07.12.1998 n. 54;

j)  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune non espressamente attribuite al consiglio comunale;

l)   gli indirizzi e criteri generali per il regolamento e l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

m) L’individuazione e l’adozione degli indirizzi generali di governo, nel rispetto del programma politico –amministrativo presentato dal sindaco ad inizio legislatura.

n)  la nomina dei rappresentanti del comune presso il consiglio della comunità montana;

o) gli statuti delle aziende speciali a partecipazione pubblica;

p) la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie;

q) i pareri sugli statuti delle consorterie;

r)  i criteri per l’approvazione di quanto evidenziato al punto b) del presente comma 3.

art. 13 Adunanze e convocazioni

1. L’attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.

2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per l’approvazione del rendiconto dell’anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo, nel corso delle quali viene effettuata la verifica e l’adeguamento delle linee programmatiche attraverso la presentazione e la discussione di specifiche relazioni del sindaco e dei singoli assessori.

3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.

4. L’ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta. In caso di urgenza motivata l’ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.

5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del sindaco, di 2/3 dei consiglieri o del 30 % degli elettori.

6. Nel caso in cui 2/3 dei consiglieri assegnati o il 30 % degli elettori lo richiedano, con istanza motivata, il sindaco deve riunire il consiglio entro venti giorni dal deposito dell’istanza nella segreteria comunale, inserendo nell’ordine del giorno l’argomento di cui all’istanza.

art. 14 Funzionamento

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio.

2. Il regolamento interno stabilisce:

a) la costituzione dei gruppi consiliari;

b) le modalità di convocazione del consiglio comunale;

c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;

d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l’approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;

e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l’eventuale impiego di apparati di registrazione previa richiesta scritta;

f) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;

g) l’organizzazione dei lavori;

h) la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;

i) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.

3. In ogni caso nel corso delle sedute del consiglio si osserva il disposto dell’art. 8 comma 3, 4 e 5. 

4. Il consiglio è riunito validamente con l’intervento della metà più uno dei componenti del consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

5. Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.

6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.

7. In seconda convocazione le deliberazioni del consiglio sono valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti del consiglio.

8. Il sindaco presiede le adunanze del consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il vicesindaco. In caso di assenza anche del vicesindaco ne fa le veci l’assessore delegato.

9. Il sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l’adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

art. 15 Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

art. 16 Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.

2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

4. Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 36 ore feriali prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse, salvo quanto disposto dal regolamento comunale di contabilità per il deposito degli allegati al bilancio di previsione e del rendiconto.

5. In caso di convocazioni straordinarie dichiarate urgenti il deposito degli atti avviene contestualmente all’avviso di convocazione.

art. 17 Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, giusta il regolamento, e ne danno apposita comunicazione al sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, dopo il sindaco ed il vicesindaco.

2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all’atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.

3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

art. 18 Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, garantendo la presenza della minoranza consigliare. Il regolamento disciplina l’organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri, determinando inoltre le modalità di costituzione delle commissioni stesse.

2. Le commissioni esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.

3. Le commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell’attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla giunta, dal sindaco o dall’assessore competente per materia, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.

4. Le commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l’elaborazione di statuti e regolamenti.  Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l’ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.

5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

art. 19 Nomina della giunta

1. contestualmente alla presentazione della lista dei candidati per le elezioni amministrative, ogni candidato sindaco deve indicare nel proprio programma amministrativo i nominativi dei suoi eventuali assessori tecnici.

2. La giunta, ad eccezione del vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata dal sindaco, con provvedimento scritto, entro i termini previsti dalla legge.

3. Il sindaco deve dare entro trenta giorni adeguata comunicazione della formazione della giunta al consiglio.

art. 20 Giunta comunale

1. La giunta è l’organo esecutivo e di governo del comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.

3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli di natura gestionale e/o espressamente attribuiti ad altri organi.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

art. 21 Competenze

1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell’azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.

2. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti, fatti salvi gli atti aventi natura gestionale.

3. La giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli uffici nell’esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonchè dallo statuto.

4. In particolare, la giunta nell’esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:

a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull’esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;

b) propone gli atti di competenza del consiglio;

c) approva progetti, programmi esecutivi e i relativi provvedimenti che comportano autorizzazioni di spesa;

d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;

e) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l’assegnazione e la determinazione della misura dell’intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento;

f) dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni ed avvia le procedure per gli appalti;

g) provvede alla nomina dei componenti della commissione di gara, salvo deroga in favore dei dirigenti o funzionari comunali;

h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

i) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;

j) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale.

k) Approva il regolamento di funzionamento e organizzazione degli uffici e dei servizi comunali sulla base degli indirizzi e dei criteri generali formulati dal consiglio;

l) Adotta provvedimenti in ordine alla presentazione delle richieste di finanziamento non previste in atti fondamentali di programmazione del consiglio comunale;

m) Esprime parere preventivo in ordine agli atti di competenza del Sindaco circa l’agire ed il resistere in giudizio per conto e nell’interesse del comune.

5. Ai sensi dell’art. 46, comma 5, della legge regionale 54/1998 la giunta comunale può essere individuata quale responsabile di spesa ed alla stessa può essere assegnata una quota di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuite, ai sensi dell’art. 46, comma 3, della legge regionale 54/1998.

art. 22 Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede, dal vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da 3 assessori. In caso di assenza od impedimento del sindaco presiede il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in condizione di compatibilità con la carica di consigliere. Tali assessori partecipano al consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le loro competenze, ed hanno diritto, come i consiglieri, di accedere ad informazioni e di depositare proposte, istanze ed altri atti rivolti al consiglio.

3. Il sindaco, con provvedimento motivato, comunicato al consiglio nella prima seduta successiva, o comunque entro trenta giorni, può revocare uno o più assessori nel limite massimo di n. 3 assessori nel corso della legislatura.

4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal sindaco, oppure cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il sindaco, entro trenta giorni.

5. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all’interessato con mezzi adeguati.

6. La nomina deve essere formalmente accettata dall’interessato.

art. 23 Funzionamento

1. L’attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la giunta è presieduta da un assessore delegato dal sindaco.

3. Il sindaco dirige e coordina l’attività della giunta ed assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.

4. L’assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica.  La decadenza è pronunciata dal Sindaco e l’assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della giunta, con successiva comunicazione al consiglio comunale entro 30 giorni.

5. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

6. La giunta delibera validamente con l’intervento della maggioranza dei componentied a maggioranza dei votanti.

art. 24 Sindaco

1.Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del consiglio e della giunta comunale.

2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula “Je jure d’observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d’Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de l’Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell’interesse dell’Amministrazione e per il bene pubblico.”.

3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovraintendenza ed amministrazione.

4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.

5. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.

6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

7. La legge regionale disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

art. 25 Competenze amministrative

1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:

a) rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’ente;

b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;

c) presiede il consiglio e la giunta comunale;

d) coordina l’attività dei singoli assessori;

e) può sospendere l’adozione di specifici atti concernenti l’attività amministrativa dei singoli assessori all’uopo delegati;

f) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;

g) sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

h) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, dandone comunicazione al consiglio comunale;

i) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;

j) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;

k) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all’attuazione di leggi o regolamenti; emana altresi ordinanze contingibili ed urgenti;

l) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonchè le autorizzazioni se non attribuite al segretario comunale o ai responsabili di servizio;

m) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;

n) comunica al consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall’ufficio per altra causa;

o) provvede, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell’art. 48, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l’apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

p) provvede, nell’ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e d’intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

q) qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all’ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;

r) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell’interesse del comune, sentita la giunta comunale;

s) partecipa al consiglio permanente degli enti locali.

t) Nomina i rappresentanti del comune sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

2. Le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.

3. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

art. 26 Competenze di vigilanza

1. Il sindaco nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza:

a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del comune;

c) compie atti conservativi dei diritti del comune;

d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l’ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni partecipate dell’ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate del comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

art. 27 Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.

3. L’ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata entro le successive 24 ore feriali.

4. In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

art. 28 Vicesindaco

1. Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale.

2. Quando assume le sue funzioni, all’atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell’art. 24 comma 2.

3. Nel caso di assenza od impedimento del sindaco il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.

4. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.

art. 29 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco

1.  Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco si applica la legge regionale.

art. 30 Delegati del sindaco

1.  Il sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.

2.  Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.

3.  Il sindaco può modificare o revocare, con atto motivato, le deleghe conferite agli assessori.

4.  Le deleghe e le eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate al consiglio nella prima adunanza successiva.

TITOLO III UFFICI DEL COMUNE

art. 31 Segretario comunale e uffici

1.  Il comune ha un Segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma Valle d’Aosta, iscritto in apposito albo regionale.

2.  Il segretario costituisce il momento di sintesi,coordinamento e direzione dell’attività di gestione degli uffici e dei servizi.

3.  Al Segretario sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.

4.  Per la realizzazione degli obiettivi dell’ente esercita l’attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato.

5.  Il Segretario roga i contratti nei quali l’ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, salvo diversa indicazione dell’amministrazione comunale.

6.  I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del segretario comunale.

art. 32 Competenze gestionali del segretario e dei responsabili dei servizi

1.  Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l’attività di gestione dell’ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, che l’esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonchè delle direttive del sindaco con l’osservanza dei principi dettati dal presente statuto.

2.  Al segretario comunale ed ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l’adozione degli atti con rilevanza esterna inerenti le assegnazioni loro attribuite annualmente dalla Giunta ed individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

art. 33 Competenze consultive del segretario e dei responsabili dei servizi

1.  Il segretario comunale ed i responsabili di servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al consiglio e alla giunta, e ai loro componenti, e al sindaco.

2.  Il segretario comunale ed i responsabili di servizi esprimono su ogni proposta di deliberazione parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili del procedimento.

3.  Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l’atto comporti impegno di spesa, l’attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

art. 34 Competenze di sovraintendenza, gestione e coordinamento del Segretario comunale

1.  Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

art. 35 Competenze di legalità e garanzia del Segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega motivata entro i limiti previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni di giunta da assoggettare al controllo del competente organo regionale.

3. Cura la trasmissione delle deliberazioni all’organo regionale di controllo ed attesta l’avvenuta pubblicazione all’albo e l’esecutività degli atti deliberativi del comune.

art. 36 Organizzazione degli uffici e del personale

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi del comune è attuata tramite un’attività di programmazione e si uniforma ai seguenti principi:

   a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;

   b) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;

   c) individuazione delle responsabilità collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

   d) superamento della rigida separazione di competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione tra uffici;

   e) favorire l’avvicinamento del cittadino alla P.A.  attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi con l’obiettivo primario di dare piena soddisfazione all’utenza.

2. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione di dipendenti.

3. Il comune disciplina con apposito regolamento l’ordinamento degli uffici e dei servizi, con l’osservanza dei principi stabiliti dal comma 1.

4. Con regolamento di cui al comma precedente vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 37 Struttura degli uffici

1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

art. 38 Personale

1.  Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

art. 39 Albo pretorio

1.  Nel civico palazzo è predisposto un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.

2.  La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.

3.  Il segretario comunale, od un suo delegato, cura l’affissione degli atti in tutti gli spazi previsti avvalendosi di un messo comunale e ne certifica, su attestazione di questi, l’avvenuta pubblicazione.

4.  Ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 73/1993 e successive modificazioni e integrazioni le deliberazioni della Giunta comunale sono trasmesse ai capigruppo consigliari contestualmente alla loro pubblicazione.

TITOLO IV SERVIZI

art. 40 Forme di gestione

1.  Il comune, nell’ambito delle sue competenze e nell’interesse della collettività locale, provvede alla gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dirette a realizzare, anche in forma associata, fini di rilevanza sociale nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della popolazione.

2.  La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal consiglio comunale anche sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.

3. Nell’organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO E

CONTABILE

art. 41 Principi

1. L’ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.

2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla l. 27.07.2000 n. 212, in tema di “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

3.  Per quanto compatibili i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

E FORME ASSOCIATIVE

art. 42 Cooperazione

1.  L’attività del comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

2.  Gli strumenti della cooperazione sono anche le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

art. 43 Comunità montane

1.  Fanno parte del consiglio della comunità montana il sindaco o il vice sindaco, con onere in capo al sindaco di individuare espressamente il titolare della carica, unitamente a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del consiglio comunale.

2.  Le nomine di cui al comma 1 devono avvenire entro 45 giorni dalle elezioni amministrative e la trasmissione del provvedimento di nomina alla comunità montana dovrà avvenire entro il termine di 5 giorni dall’avvenuta esecutività dell’atto medesimo.

3.  Il consiglio comunale delibera l’esercizio in forma associata, attraverso la comunità montana, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.

4.  I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolate da convenzioni tra gli enti, che stabiliscono, se del caso, anche le modalità del trasferimento del personale.

5.  Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la comunità montana, il comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio di tali funzioni.

6.  Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può delegare alla comunità montana l’esercizio, con carattere sussidiario e temporaneo, di funzioni di competenza comunale in relazione alla migliore esecuzione delle medesime, sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della aderenza alle specifiche condizioni socio territoriali.

7.  Con convenzione di cui al comma 5 del presente articolo, vengono stabiliti e definito l’oggetto, la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo per l’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

art. 44 Consorterie

1.  Il comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell’interesse della comunità locale.

2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell’art. 12 l.r. 5.4.1973 n. 14.

3.  In tale caso il consiglio comunale provvede all’amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.

4.  La giunta comunale esprime i pareri previsti dall’art. 1 della l.r. 5.4.1973 n. 14.

5.  I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.

6.  Il consiglio comunale può costituire un’apposita commissione per l’accertamento dell’esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune.

TITOLO VII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

POPOLARE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

art. 45 Partecipazione popolare

1.  Il comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all’attività dell’ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurare il buon andamento, la democraticità, l’imparzialità e la trasparenza, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente, con le modalità previste dalla legge regionale 18/1999.

2.  Il comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l’intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi mediante regolamenti.

3. L’amministrazione prevede quale forma di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi, l’assemblea consultiva.

4.  Nei procedimenti relativi all’adozione di atti fondamentali del comune sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.

5.  Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all’Unione Europea.

6.  L’ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all’amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

art. 46 Assemblee consultive

1.  Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.

2.  In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su proposta di due terzi dei consiglieri e del 20 % degli elettori, entro 60 giorni.

3.  Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell’assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.

4.  Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Per la convocazione delle Assemblee locali rimangono invariate le norme e le percentuali di “elettori locali” di cui al comma 2 del presente articolo.

art. 47 Interventi nei procedimenti

1. L’azione del comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell’amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.

2.  I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali nelle forme previste dalla legge regionale 18/1999.

3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l’avvio dei procedimenti amministrativi.

art. 48 Istanze

1.  I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorterie e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell’attività amministrativa.

2.  La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

art. 49 Petizioni

1. Tutti i cittadini residenti e/o proprietari di immobili nel territorio comunale in possesso dei diritti civili, anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.

2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità e i casi di irricevibilità sono stabiliti con regolamento.  L’organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l’archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.

3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il sindaco pone la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.

4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull’esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell’istanza.

art. 50 Proposte

1. Almeno il 30 % dei cittadini può presentare proposte per l’adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del sindaco all’organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonchè con l’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L’organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.

3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell’interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.

4. L’organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti entro i successivi 60 giorni.

art. 51 Associazioni

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l’accesso ai dati posseduti e l’adozione di idonee forme di consultazione, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 675/1996.

2. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.

3. Le scelte che possono produrre effetti sull’attività delle associazioni sono subordinate all’acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

art. 52 Partecipazione a commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del consiglio.

art. 53 Accesso

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici

2. Al fine di rendere effettiva la loro partecipazione all’attività dell’amministrazione, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è riconosciuto il diritto di accesso alle strutture, ai servizi agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale.

art. 54 Informazione

1. L’ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.

2. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa nonché adeguata all’eventuale indeterminatezza dei destinatari.

3. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti nonché all’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

art. 55 Statuto e sue modifiche

1.  Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.

2.  E’ ammessa l’iniziativa di almeno il 30 % degli elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall’art. 50.

3.  Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la legge regionale.

4.  Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d’Aosta, per la sua conservazione.

art. 56 Regolamenti

1.  Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.

2.  La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.

3.  L’iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell’art. 50.

4.  Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5.  I regolamenti sono pubblicati nell’albo comunale dopo l’adozione da parte del consiglio per quindici giorni.

6.  Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX DIFENSORE CIVICO

art. 57 Difensore civico

1.  Viene previsto l’istituto del difensore civico in forma associata con gli enti interessati dalla legge regionale 54/1998 previa stipulazione di apposita convenzione regolante i rapporti con gli enti stessi.

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 58 Norme transitorie

1.  Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

2.  I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all’approvazione dei nuovi.

art. 59 Norme finali

1.  L’organo competente approva entro un anno dall’entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.

2.  In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.